(massima n. 1)
Configura un reato autonomo, e non una circostanza aggravante del reato base di inquinamento da rifiuti pericolosi, l'aver cagionato l'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento da rifiuti pericolosi in caso di omessa bonifica del sito inquinato. Ne consegue che, in sede di commisurazione della pena, la fattispecie in esame si sottrae al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.