(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, da realizzarsi mediante bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, anche in caso di condanna per il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti). (Nell'occasione la Corte ha precisato come la previsione degli obblighi di bonifica e di ripristino previsti espressamente dal successivo comma terzo del citato art. 51, e relativa alla diversa ipotesi di realizzazione o gestione di discarica abusiva, non escludono che tali obblighi possano essere imposti in ipotesi criminose meno gravi).