(massima n. 1)
L'abbandono incontrollato su un'area degli scarti di ghiaia e pietrisco la cui miscelazione compone il calcestruzzo - in quanto ricompresi nell'elencazione dei rifiuti di cui all'allegato 20 alla parte quarta del presente Codice - configura senz'altro l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256.