(massima n. 1)
Per espressa disposizione dell'art. 51 comma 3 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256 comma 3 D.Lgs. n. 152/06), "...alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale č realizzata la discarica abusiva se di proprietā dell'autore o del compartecipe al reato...". Pertanto, si puō disporre la confisca dell'area su cui č stata realizzata la discarica abusiva, in quanto essa sia di proprietā (e non meramente "appartenente") dell'autore o del compartecipe del reato. Inoltre, in caso di condanna per il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51 comma terzo del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non č possibile disporre la confisca dell'area sulla quale risulta realizzata la discarica, in caso di comproprietā dell'area stessa, se non nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato di cui al citato art. 51 comma 3.