(massima n. 1)
Il legale rappresentante di una societā di capitale č responsabile del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per avere effettuato il deposito incontrollato di rifiuti di demolizione, atteso che questi risponde, almeno per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabilitā.