(massima n. 1)
In tema di rifiuti, la deroga prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 2006, per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi - effettuata in forma ambulante - opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Sicché, l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, non integra il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti, ma solo a condizione, da un lato, che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 20249 del 7/4/2009, Pizzimenti; conf. Sez. 3, n. 39774 del 2/5/2013, Calvaruso e altro).