(massima n. 1)
I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.