(massima n. 1)
La fattispecie richiamata nell'art. 256 quarto comma decreto Legislativo n. 152/06 non sanziona la mancanza del titolo abilitativo ma due diverse condotte che presuppongono entrambe il titolo. La prima concerne l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità per l'attività di gestione dei rifiuti. La seconda riguarda la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Quest'ultima è l'ipotesi addebitata nella fattispecie, essendo pacifica la mancanza di un'esplicita autorizzazione. Tale fattispecie ha dato luogo a seri problemi interpretativi poiché la carenza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni e le comunicazioni potrebbe risolversi in un'inesistente comunicazione posto che vi deve essere coincidenza tra il possesso dei requisiti specifici e l'esercizio della corrispondente attività di gestione. Pertanto l'assenza dei requisiti e/o delle condizioni richiesti per una determinata attività di gestione dei rifiuti potrebbe comportare l'impossibilità di utilizzare la procedura semplificata con la conseguenza che quella che viene descritta come ipotesi attenuata assume connotati offensivi identici all'attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione. Pertanto, occorre distinguere tra quei requisiti e quelle condizioni che incidono sulla medesima sussistenza del titolo abilitativo, da quelli che riguardano unicamente le modalità di esercizio della medesima attività. Così, per semplificare, si è ritenuto che il trasporto di rifiuti diversi rispetto a quelli per i quali si era chiesta l'iscrizione nell'albo dei trasportatori, configura il reato di cui al comma primo del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto la carenza di tale elemento rende l'iscrizione inesistente. Viceversa il trasporto di rifiuti con mezzi diversi da quelli comunicati incide solo sulle modalità di esercizio dell'attività e quindi è configurabile l'ipotesi attenuata.