(massima n. 1)
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilitą del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attivitą ma anche colui che eserciti di fatto l'attivitą imprenditoriale inquinante.