(massima n. 1)
Le condotte di trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione sanzionate dal primo comma dell'art. 256, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l'attivitą di gestione o di trasporto di rifiuti.