(massima n. 1)
Tanto la condotta di chi abbia utilizzato, per realizzare la recinzione di un terreno agricolo, traversine ferroviarie dismesse trattate con la sostanza denominata creosoto, quanto la condotta di chi abbia omesso di rimuovere siffatta recinzione, poste in essere in epoca precedente rispetto al momento in cui č emersa la pericolositā del creosoto, sono penalmente irrilevanti stante, da un lato, l'assenza della previsione di un divieto di utilizzo e/o di installazione di prodotti contaminati da creosoto anteriormente all'anno 2002 e, dall'altro lato, stante l'assenza di disposizioni che impongano la successiva rimozione di tali manufatti, essendo solo imposto, successivamente al 2002, di non utilizzarne di nuovi ed ulteriori rispetto a quelli per avventura giā installati.