(massima n. 1)
Per ravvisare la responsabilità del proprietario di un terreno, sul quale viene svolta, da parte di estranei, un'illecita gestione di rifiuti, è necessaria la specificazione del contributo causale consapevolmente fornito all'attività effettuata da terzi non essendo sufficiente la colpevole inerzia del proprietario a fronte della collocazione di rifiuti. Neppure rileva, per configurare un concorso nel reato, la mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, in quanto la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, a norma dell'art. 40, comma 2, cod. pen., e tale obbligo non può essere ravvisato nella inottemperanza all'ordinanza di rimozione dei rifiuti, in quanto provvedimento successivo all'abbandono.