(massima n. 1)
Anche al di fuori dei contratti tipicamente aleatori la previsione da parte dei contraenti del rischio di un evento comporta l'assunzione dell'alea in relazione ad ogni fatto incidente su di esso, con la conseguenza che le norme sulla sopravvenuta impossibilitą della prestazione e sull'eccessiva onerositą della stessa non sono applicabili nei confronti della parte in danno della quale si sia risolto quell'evento.