(massima n. 1)
È dichiarato inammissibile [per assenza di tono costituzionale] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (in relazione all'art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006), al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003, 41 e 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, attuativi dell'art. 120, secondo comma, Cost.; nonché, in via residuale, per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, di cui all'art. 43, coma 4, della legge n. 234 del 2012 - avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di Giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". L'atto impugnato è censurato essenzialmente nella parte in cui individua aprioristicamente i soggetti responsabili dell'inadempimento alla base della futura rivalsa, in assenza però d'istruttoria ai sensi della legislazione in materia; ciò che si lamenta, dunque, è l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, e non un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze. Ne consegue che, invocandosi una mera violazione di legge, la stessa sarà sindacabile, semmai, nelle sedi giurisdizionali competenti. È dichiarato inammissibile [,per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 120, secondo comma, e 117, commi secondo, lett. s), e quinto, Cost, come rispettivamente attuati dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 dei 2003 e dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012 e in relazione all'art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - avverso il D.P.C.M. del 26 novembre 2015, con cui si diffida la ricorrente e il Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini della conclusione del procedimento di messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni", nonché si rigetta implicitamente la richiesta del Presidente della Giunta regionale di rettifica o revoca della diffida medesima. L'impugnativa proposta dalla ricorrente - che non lamenta l'invasione, da parte dello Stato, di una sua competenza costituzionale (riconoscendo, anzi, l'esclusiva competenza statale in materia), ma l'illegittimità dell'atto di diffida, per carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale - si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale; qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale.