(massima n. 2)
L'art. 318, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 ha lasciato in vita in comma 5 dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986 (che riguarda l'intervento nei giudizi per danno ambientale delle associazioni di protezione ambientale, a fianco del quale dovrebbe altresģ persistere la azione per il risarcimento del danno patrimoniale proprio in base ad una giurisprudenza ormai consolidata; per cui, nella specie, l'intervento di Lega Ambiente nel presente giudizio resta indiscutibile anche in base alla nuova disposizione, per quanto riguarda la legittimazione degli enti territoriali occorre rilevare che le nuove disposizioni si applicheranno al futuro e cioč ai giudizi promossi dopo la entrata in vigore della nuova disciplina. Peraltro, non potrebbe negarsi neppure per il futuro la possibilitą per gli enti locali e per gli altri soggetti pubblici o privati di agire per il risarcimento dei propri danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti dalla azione inquinante, diversi da quelli dell'inquinamento del sito, come nel caso in esame in esame in cui la azione degli enti locali ha riguardato un danno pił esteso ed anche diverso da quello strettamente ambientale.