(massima n. 1)
Il contratto di appalto (disciplinato dagli artt. 1665 e ss. c.c.) cui è assimilato — ai sensi dell'art. 241 c.n. — il contratto di costruzione navale, pur non essendo per sua natura aleatorio, può assumere tale carattere per volontà delle parti, quando vi sia introdotto un coefficiente di assoluta incertezza nel rischio cui i contraenti vengono esposti, cioè l'assunzione dell'alea per ogni evento, anche il più anomalo. In tal caso, per il disposto dell'art. 1469 c.c., non sono applicabili le disposizioni degli artt. 1467 e 1468 c.c. circa le conseguenze dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. nell'affermare il principio in cui di massima, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano attribuito carattere aleatorio per volontà delle parti al contratto di costruzione navale nel quale era stata inserita una clausola di blocco dei prezzi anche a fronte di futuri aumenti del costo dei materiali e della mano d'opera).