(massima n. 1)
Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacitā, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. č automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si č verificato. č,tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessitā di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, č consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.