(massima n. 1)
L'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate, ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d'appello quando l'impugnazione sia inammissibile.