(massima n. 1)
Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dą luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della societą garante e non luogo a provvedere nei confronti della societą finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la societą finanziata onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione).