(massima n. 1)
L'amministrazione non può imporre al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di onere reali e privilegi speciale immobiliare (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. III, n. 561/2007).