(massima n. 1)
La tariffa ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) ha natura privatistica ed č pertanto soggetta a IVA. Ne deriva che, ove tale tariffa sia stata in concreto adottata dal Comune, esercitando la facoltā concessagli, a decorrere dal 30 giugno 2010, dall'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008, č legittima l'imposizione e riscossione dell'IVA sulle relative fatture. La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale"- cd. TIA) come interpretata dall'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed č pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed č, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltā concessagli dall'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 31 maggio 2016).