(massima n. 1)
In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, cui č onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attivitā, l'art. 10 del D.L. n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 47 del 2004, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilitā delle sanzioni per l'omessa contribuzione, ferme restando le sanzioni pecuniarie giā irrogate ove adottate con provvedimenti divenuti definitivi tra il 31 ottobre 2001 ed il 31 marzo 2004. Ne consegue che, ove non sia stata applicata alcuna sanzione definitiva anteriormente al 31 marzo 2004, l'omessa partecipazione al consorzio obbligatorio non consente di richiedere, ora per allora, l'IVA sui contributi consortili non versati nel 2003 e d'irrogare le relative sanzioni pecuniarie. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Marche, 7 novembre 2008).