(massima n. 1)
Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli artt. 183 e 232 del D.Lgs. n. 152 del 2006, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero). (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 22 febbraio 2006).