(massima n. 1)
In tema di rifiuti, il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 26 luglio 2016).