(massima n. 1)
L'attivitā di trasporto e smaltimento non autorizzato di pneumatici "fuori uso", ossia quelli che, per degrado o per altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria, integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006; tale fattispecie non si applica con riguardo alla gestione dei pneumatici semplicemente usati, oggetto di una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, di cui č onere del soggetto che ne invoca l'applicazione provare la sussistenza delle condizioni di legge. (Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 19 aprile 2013).