(massima n. 1)
Dall'art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva 87/101, risulta che il riferimento ai «vincoli di carattere tecnico, economico o organizzativo» contemplati dal detto articolo fa parte di una disposizione che esprime in modo globale l'obbligo imposto agli Stati membri e che, con tale indicazione, il legislatore comunitario ha inteso non tanto prevedere eccezioni limitate ad una regola di applicazione generale, bensì definire il campo di applicazione e il contenuto di un obbligo positivo consistente nell'assicurare la priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione. Infatti, considerare che la situazione tecnica, economica e organizzativa esistente in uno Stato membro è necessariamente costitutiva di vincoli che sono di ostacolo all'adozione delle misure previste dalla detta disposizione si risolverebbe nel privare quest'ultima di qualsiasi effetto utile, poiché la portata dell'obbligo imposto agli Stati membri verrebbe limitata dal mantenimento dello status quo, di modo che non sussisterebbe alcun obbligo effettivo di adottare le misure necessarie a favore di un trattamento prioritario degli oli usati mediante rigenerazione.