(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 (sversamento di oli esausti sul suolo) non è sufficiente una quantità limitata di materiale oleoso sparsa sul terreno, atteso che l'art. 3 del citato decreto, cui fa rinvio l'art. 14 nell'individuare i divieti sanzionati, vieta il deposito o lo scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, così che va perseguito penalmente non qualsiasi scarico, ma solo quello che abbia un effetto nocivo per il suolo, in coerenza altresì con la prescrizione generale del comma 1 dell'art. 3, per il quale gli oli usati devono essere eliminati evitando danni alla salute ed all'ambiente.