(massima n. 1)
L'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2003 sulla gestione dei veicoli fuori uso non ha determinato una abolitio criminis trattandosi invece di successione di leggi nel tempo senza soluzione di continuitą ai sensi dell'art. 2, comma terzo c.p. (Nella fattispecie de qua va applicata la norma di cui all'art. 51, 1 comma lett. a) D.Lgs. 22/97, vigente all'epoca dei fatti (04/07/01), in quanto pił favorevole all'imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello stabilito con l'art. 13, comma 1, D.Lgs. 209/2003).