(massima n. 1)
È vero che, come recentemente rilevato, in tema di gestione dei rifiuti, dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 2002, n. 179, la qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'allegato A, voce 160103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non ancora ai pneumatici usati ma ancora ricostruibili, tuttavia esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad un'operazione di recupero.