(massima n. 1)
La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II, parte terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l'art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" prevede l'applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l'art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l'art. 6 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che rinvia all'abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di rifiuti provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, reflui convogliati direttamente nell'impianto di depurazione dell'ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete fognaria comunale).