(massima n. 1)
L'espressa qualificazione dei consorzi di cui all'art. 223 D.Lgs. n. 153 del 2006, Codice dell'ambiente (consorzi unici nazionali di filiera per la gestione dei rifiuti di imballaggio) come soggetti muniti di personalitā giuridica di diritto privato e la coesistenza, nello stesso settore di gestione dei rifiuti da imballaggio, di operatori privati gestori di sistemi autonomi, con conseguente apertura a un sistema tendenzialmente concorrenziale implicano, per un verso, l'inapplicabilitā diretta dei principi in tema di consorzi obbligatori e, per altro verso, l'assoggettamento dei consorzi in esame alla disciplina privatistica propria dei consorzi volontari, improntata ai principi di autonomia statutaria (a sua volta esplicazione del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.), organizzativa e gestionale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10693/2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4475/2015). L'art. 223, 1, D.Lgs. n. 153 del 2006 (Codice dell'ambiente), nel testo vigente quale introdotto dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, prevede che i produttori di imballaggi che non organizzino autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggi sull'intero territorio nazionale, oppure non attestino sotto la propria responsabilitā che č stato adottato un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, costituiscono un consorzio unico nazionale per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E (acciaio, alluminio, legno, plastica, vetro, carta e cartone), al quale possono partecipare i recuperatori ed i riciclatori che non siano al contempo produttori, previo accordo con gli altri consorziati (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10693/2014) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 4475/2015).