(massima n. 1)
La responsabilitą per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicitą dei compiti istituzionali o per la complessitą della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attivitą. (Dichiara inammissibile, Trib. Prato, 12 gennaio 2012).