(massima n. 1)
Gli sfalci e le potature, come ogni altro rifiuto agricolo, costituiscono rifiuto quando il loro produttore se ne disfi: ne consegue che la loro combustione č penalmente sanzionata, non rilevando che l'incenerimento venga effettuato direttamente dal produttore, nel luogo di produzione, trattandosi comunque di forma di autosmaltimento non consentita in assenza, quantomeno, di comunicazione di inizio attivitā di cui all'art. 215, D.Lgs. n. 152/2006.