(massima n. 1)
Non può prescindersi dalla valutazione di impatto ambientale in relazione agli impianti di smaltimento dei rifiuti ove prescritta in relazione alle caratteristiche dell'impianto, ma la stessa ben può essere svolta prima dell'apertura del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. L'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, infatti, contempla una autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che può prescindere dalla procedura di impatto ambientale, al fine di evitare inutili duplicazioni, solo laddove tale procedura sia già stata espletata. Il successivo art. 210, riguardante autorizzazioni in ipotesi particolari, letto in combinazione con il precedente art. 208, comma 16, postula che la precedente istruttoria sull'impianto sia completa di valutazione di impatto ambientale e non consente alcuna deroga all'applicazione della normativa vigente. Pertanto, laddove prescritta in relazione alle caratteristiche dell'impianto, la valutazione di impatto ambientale è indispensabile, va acclusa alla domanda ed ove mancante va richiesta dall'amministrazione.