(massima n. 1)
Le attivitą di emungimento di acque di falda contaminate per le quali il gestore dell'impianto biologico di depurazione chiede l'autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 attengono per un verso all'attivitą di fognatura e smaltimento di acque reflue, per altro verso all'attivitą di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, entrambe attivitą connesse a un servizio pubblico, in quanto anche l'attivitą di bonifica č obbligatoria ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, ha carattere economico e produttivo e le sue utilitą sono dirette a vantaggio di una collettivitą, pił o meno ampia, di utenti o di terzi beneficiari. Ne consegue che la fattispecie ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, vi si applicano le regole speciali di cui al rito abbreviato ex art. 23-bis della legge n. 1034/1971, e sono, tra l'altro, prive di interesse le altre imprese coinvolte, insieme all'ente gestore dell'impianto biologico di depurazione, nell'attivitą di messa in sicurezza e bonifica.