(massima n. 2)
L'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2008 di attuazione dell'art. 10 par. 2 della Direttiva 2006/21 č applicabile solo alle operazioni di smaltimento di rifiuti nei vuoti dell'attivitā estrattiva. I riempimenti dei vuoti di cava al fine del ripristino ambientale effettuati attraverso l'utilizzo di rifiuti diversi da quelli di estrazione in sostituzione di materie prime, non costituiscono attivitā di smaltimento di rifiuti ma operazioni di recupero e, pertanto, non sono sottoposti alle previsioni della direttiva sulle discariche, bensė assoggettati alla procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006. I rifiuti dovranno essere appropriati per il recupero ambientale dei vuoti di cava oltre ad avere caratteristiche idonee a sostituire altri materiali e a non determinare un aumento degli impatti sulla salute e sull'ambiente.