(massima n. 1)
In tema di rifiuti, lo svuotamento dai residui gassosi di bombole e serbatoi di gas, comportando la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi e la cessazione della loro originaria funzione e destinazione, esorbita dalla mera attivitą di raccolta e necessita di specifica autorizzazione, in assenza della quale si configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 3 marzo 2016).