(massima n. 2)
In presenza di trasgressione del titolo abilitativo perché l'attività posta in essere non è ad esso conforme e le caratteristiche materiali dell'attività avrebbero potuto giustificarne uno di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute, la funzione di controllo delle attività di gestione dei rifiuti che riverberano effetti esterni sull'ambiente e sulla collettività viene comunque pregiudicata e viene svuotato l'effetto giuridico del titolo autorizzativo che rende l'attività materiale posta in essere contra legem (nella specie, la condotta contestata di gestione dei rifiuti in eccedenza rispetto ai quantitativi annui autorizzati è stata sussunta nell'ipotesi di reato di cui all'art. 256, 1° comma, D.Lgs. n. 152/2006).