(massima n. 1)
In merito alla condanna dei sindaci e degli Assessori p.t., al risarcimento dei danni erariali cagionati per aver, con il loro comportamento, contribuito a dar luogo al mancato raggiungi mento delle percentuali ex lege previste, di raccolta differenziata di rifiuti urbani, con i conseguenti maggiori costi derivanti dalla necessitą di provvedere al conferimento in discarica dei ridetti rifiuti, costituisce questione tutta interpretativa quella di stabilire se la proroga dei termini disposta dall'art. 32, comma 2 della L. n. 221 del 2015, abbia o no fatto venire meno la responsabilitą degli amministratori per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata ancora fissate dall'art. 205, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006.