(massima n. 1)
Nel caso in cui un comune sia titolare del servizio smaltimento rifiuti, lo stesso deve continuarne la gestione fino al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle ATO (autoritą d'ambito territoriale ottimale), ai sensi del c. 1 dell'art. 204, D.Lgs. n. 152/2006.