(massima n. 1)
I Consigli regionali in scadenza dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione; pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al "solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili; si tratta di aspetti che, dopo la legge costituzionale n. 1/1999, sono di competenza degli Statuti regionali ai sensi del nuovo art. 123 Cost.; in ogni caso il limite alla prorogatio non opera allorché il Consiglio Regionale proceda all'adozione di "un atto che costituisce adempimento di impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, da disposizioni costituzionali o legislative statali o che č caratterizzato da urgenza e necessitā": il caso di specie vi rientra, trattandosi dell'approvazione del piano regionale dei rifiuti per la quale l'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedeva il 12 dicembre 2013 quale termine ultimo, abbondantemente scaduto.