(massima n. 1)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 14 aprile 2008, n. 4, Campania, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione impugnata si propone di disciplinare la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti: nel dettare tale norma, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa, che afferisce all'uso del proprio territorio, abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale, che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento, anche perché la stessa normativa statale riconosce che "il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati" (art. 199, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente, secondo cui la disposizione denunciata (art. 1, comma 1, lett. c, della L.R. n. 4 del 2008, Campania) - nella parte in cui, sostituendo l'art. 8 della L.R. n. 4 del 2007, Campania, ha comportato ora che la lettera f) del comma 1 di quest'ultimo preveda la competenza della Provincia nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero (oltre che di smaltimento) dei rifiuti - costituirebbe la riproduzione di quanto già disposto dalla norma sostituita (art. 8 della L.R. n. 4/2007, Campania). In realtà, l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti, pur prevista dalla lettera d) dell'art. 8 della precedente L.R. n. 4 del 2007, Campania, era soggetta al termine di giorni 90 dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre la nuova lettera f) fa decorrere il termine dall'approvazione del piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; sicché, la sostanziale riapertura del termine ed il suo aggancio ad una decorrenza mobile, fanno rinascere l'interesse dello Stato a scongiurare l'individuazione di ulteriori zone idonee al trattamento dei rifiuti da parte delle Province della Regione Campania, rispetto al quadro complessivo delle localizzazioni degli impianti, determinatosi alla scadenza del termine originario.