(massima n. 1)
L'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997, come il corrispondente disposto di cui all'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 2006, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attivitą di stoccaggio dei rifiuti.