(massima n. 1)
Non sussiste il potere da parte di un ente (quale una Comunitą Montana) di imporre unilateralmente ad un Comune una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che il Comune stesso raccoglie nel proprio territorio e che poi trasporta per lo smaltimento alla discarica di proprietą e gestione della Comunitą Montana. Si tratta, difatti, di un intervento pubblico attuato attraverso pił enti pubblici, con la conseguenza che la tariffa va determinata attraverso lo strumento dell'accordo di programma.