(massima n. 1)
Il termine cd. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, anche da quella del primo gravame contro lo stesso - pur se proposto in maniera irrituale - perché il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso concernente un'ordinanza, avente natura sostanziale di sentenza, che aveva deciso su una richiesta di reintegrazione nel possesso statuendo, altresģ, sulle spese di lite, che fosse idonea a dare corso al detto termine la notifica di un reclamo, nonostante il rimedio rituale previsto dall'ordinamento fosse l'appello).