(massima n. 1)
Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformitā di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestivitā della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non č tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalitā di notifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nella difformitā di date ed in assenza di querela di falso, aveva dato prevalenza a quella della relata di notifica della sentenza di primo grado in possesso del notificante, in quanto risultante dall'attestazione del registro UNEP).