(massima n. 1)
La disposizione contenuta nell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), preordinata al superamento di particolari situazioni di emergenza nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti mediante l'adozione di misure positive alternative all'ordinario assetto del sistema, non preclude l'esercizio di ulteriori poteri extra ordinem (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. III, n. 567/2012).