(massima n. 1)
L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 integra una causa di esclusione della tipicitą per quelle attivitą di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto allorquando siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezionale ed urgente necessitą di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, e siano congruamente motivate. Resta fermo il potere-dovere del giudice penale di verificare la legittimitą formale e sostanziale delle ordinanze contingibili ed urgenti, e, in caso di illegittimitą, di procedere alla loro disapplicazione con la conseguente integrazione dei reati in materia di smaltimento di rifiuti. In tema di rifiuti, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco (o delle altre autoritą previste dalla norma), ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n. 152 del 2006, integra una causa speciale di giustificazione per quelle attivitą di smaltimento di rifiuti non autorizzate, che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato, soltanto quando dette ordinanze, previa acquisizione dei pareri degli organi tecnico-sanitari, siano emanate per affrontare situazioni temporanee di eccezione ed urgente necessitą di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e siano congruamente motivate; il giudice penale ha il potere-dovere di verificarne la legittimitą formale e sostanziale e, in caso di illegittimitą, di rilevare l'inidoneitą del provvedimento ad integrare la causa di esclusione della tipicitą. (Dichiara inammissibile, Trib. Salerno, 19 giugno 2012).