(massima n. 1)
In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 1997) non rileva il fatto che gli agenti accertatoti, nel controllare i registri, non abbiano svolto alcuna attivitā per verificare la impossibilitā di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che č onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 52, cit., comma 4. (Rigetta, Trib. Ferrara, 4 Giugno 2002). In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie per irregolare tenuta del registro di carico e scarico, prevista e punita dagli artt. 12 e 52, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 1997) il fatto che dal formulario dei rifiuti non risultino contraddizioni con il registro, non rende operante la riduzione della sanzione prevista dall'art. 52, cit., comma 4, per l'ipotesi in cui le informazioni formalmente incomplete o inesatte possano comunque ricavarsi da altre evidenze documentali, atteso che il formulario, dovendo indicare dati diversi da quelli che vanno inseriti nel registro, non contiene tutti gli elementi indispensabili per verificare se il registro stesso sia tenuto in modo regolare. (Rigetta, Trib. Ferrara, 4 Giugno 2002).