(massima n. 1)
L'attivitā di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, c. 3, lett. a) e 189, c. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attivitā svolta a favore del territorio di riferimento e cioč come attivitā prevalente per conto degli locali soci. Per una societā in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attivitā che deve essere prevalente č quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali.